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Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalita' di cui all'articolo 6, nonche' dei seguenti requisiti:

  • a)cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea;
  • b)maggiore eta';
  • c)idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza;
  • d)possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
  • e)non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Testo in vigore dal 16 marzo 1991 al 21 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81~art4 · fonte su Normattiva