Art. 10 — Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti
((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Testo vigente dal 24 maggio 2001
((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Testo vigente dal 24 maggio 2001
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Inammissibilità per difetto di motivazione - non solo in ordine alla supposta identificazione della "disciplina in base ad accordi" ex art. 3 della legge n. 93, del 1983 con la contrattazione collettiva, direttamente operante, di cui all'art. 39 della Costituzione, ma anche in merito alla attinenza del parametro invocato alla lamentata lesione dell'autonomia regionale - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 10 della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati, per violazione dell'art. 39, quarto comma, Cost., in quanto prevedono una disciplina in base ad accordi sindacali e come componenti della delegazione sindacale, i rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1983
urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art10 · fonte su Normattiva