Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 11 — Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1983 al 29 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi. Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

  • a)la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
  • b)i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
  • c)la quantificazione della spesa. Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro. Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:
  • a)l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;
  • b)modalita' di svolgimento tali da garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 29 giugno 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Il divieto contenuto nell'art. 11 della l. n. 93 del 1983 di concedere ai dipendenti trattamenti integrativi non previsti dagli accordi intercompartimentali e comunque importanti oneri aggiuntivi, costituisce un principio della legge stessa, come tale operante prima in sede di accordo poi in sede di legislazione regionale, riguardo al quale è da escludersi la violazione dell'autonomia regionale senza che ciò si ponga in contrasto con la dichiarazione di incostituzionalità del terzo comma del precedente articolo 10 (v. massima E). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 39, 97, 117, 118 e 119 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, l. 29 marzo 1983, n. 93).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art11 · fonte del testo