Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 8 — Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni

((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).

Testo vigente dal 24 maggio 2001

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/1984

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1984

    La potestà della Regione Trentino-Alto Adige di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto nonché di stabilire con legge i principi generali ai quali i comuni si debbano attenere nel regolare l'ordinamento del proprio personale, costituisce una competenza legislativa tipica che lo Stato attribuisce alla Regione. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della l. 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui, nel disciplinare gli accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, province, comunità montane, loro consorzi o associazioni, non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della Regione stessa. - S. n. 100/1980.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art8 · fonte su Normattiva