Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 25 — Organismi rappresentativi dei dipendenti

Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 6 aprile 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Inammissibilità, in quanto non sorrette da alcun riferimento specifico alle norme censurate, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, concernente gli accordi sindacali, 23, secondo comma, 24 e 25, relativi alla tutela sindacale, della l. 29 marzo 1983, n. 93, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost..

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25 · fonte su Normattiva