Art. 26 — Disposizioni speciali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
La presente legge si applica anche ai dipendenti degli Istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio. Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato. Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)).
Testo in vigore dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001
