Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 7 — Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici

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Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 1001/1988

    Parametro
    27 ottobre 1988

    REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE Nell'impianto della legge quadro sul pubblico impiego, ciascuna Regione è stata legittimata a partecipare, in piena autonomia, ad entrambe le fasi della formazione della disciplina dell'impiego regionale e cioè sia alla fase contrattuale (mediante la presenza di un proprio rappresentante nella delegazione di parte pubblica costituita per la stipula degli accordi), sia alla fase normativa (mediante approvazione, con provvedimento regionale, degli accordi stipulati, la cui efficacia è, per espressa previsione della legge suddetta, sottoposta appunto a siffatta approvazione). Ne consegue che il D.P.R. n. 68 del 1986, che ha incluso in un unico comparto di contrattazione il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonché quello di altre categorie di enti locali e funzionali (a seguito di puntuale osservanza del procedimento imposto dalla menzionata legge, ai fini della determinazione dei vari comparti di contrattazione), non può configurarsi come concretamente lesivo, in parte qua, di competenze regionali, atteso il carattere meramente preliminare di tale procedimento rispetto alla stipula dei successivi accordi sindacali e tenuto conto della ampiezza dei poteri riconosciuti alle Regioni in sede di recepimento degli accordi medesimi: ciò con il corollario dell'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto da parte regionale avverso il detto decreto, di per sé privo di quell'effetto lesivo, riscontrabile, eventualmente, nei suoi termini concreti, solo a seguito della definizione dei menzionati accordi.

    Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art7 · fonte del testo