REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE Nell'impianto della legge quadro sul pubblico impiego, ciascuna Regione è stata legittimata a partecipare, in piena autonomia, ad entrambe le fasi della formazione della disciplina dell'impiego regionale e cioè sia alla fase contrattuale (mediante la presenza di un proprio rappresentante nella delegazione di parte pubblica costituita per la stipula degli accordi), sia alla fase normativa (mediante approvazione, con provvedimento regionale, degli accordi stipulati, la cui efficacia è, per espressa previsione della legge suddetta, sottoposta appunto a siffatta approvazione). Ne consegue che il D.P.R. n. 68 del 1986, che ha incluso in un unico comparto di contrattazione il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonché quello di altre categorie di enti locali e funzionali (a seguito di puntuale osservanza del procedimento imposto dalla menzionata legge, ai fini della determinazione dei vari comparti di contrattazione), non può configurarsi come concretamente lesivo, in parte qua, di competenze regionali, atteso il carattere meramente preliminare di tale procedimento rispetto alla stipula dei successivi accordi sindacali e tenuto conto della ampiezza dei poteri riconosciuti alle Regioni in sede di recepimento degli accordi medesimi: ciò con il corollario dell'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto da parte regionale avverso il detto decreto, di per sé privo di quell'effetto lesivo, riscontrabile, eventualmente, nei suoi termini concreti, solo a seguito della definizione dei menzionati accordi.
Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.