Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Matrimonio - Divorzio - Diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità e ad una quota di indennità di fine rapporto spettanti all'altro coniuge - Condizioni - Titolarità del diritto all'assegno di divorzio - Fondamento - Funzione solidaristica. (Classif. 151003).
In caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità e quello a una quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro coniuge, previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 12-bis della legge n. 898 del 1970, dipendono dalla titolarità dell'assegno di divorzio e svolgono entrambi funzioni che, nei rapporti orizzontali tra ex coniugi, riflettono istanze di rilievo costituzionale attinenti alla solidarietà e all'effettività del principio di eguaglianza, essendo giustificati da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano la solidarietà con l'esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. ( Precedenti: S. 419/1999 - mass. 25020; S. 777/1988; S. 286/1987 - mass. 4451; S. 7/1980 ).
sentenza 25/2022massima n. 44527 Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della disciplina del diritto alla pensione di reversibilità e a una quota dell'indennità di fine rapporto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge muoia in pendenza del giudizio relativo al diritto all'assegno di divorzio). (Classif. 112005).
Ove l'ordinanza di rimessione risulti carente nella motivazione sulla rilevanza e impedisca di procedere allo scrutinio in ordine alla sussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione proposta e la definizione del giudizio principale, si deve ritenere inammissibile la questione medesima. ( Precedenti: S. 50/2014 - mass. 37778; O. 314/2012 - mass. 36853 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 9, comma 2, e 12- bis , comma 1, della legge n. 898 del 1970 e 5 della legge n. 263 del 2005, nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell'indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell'assegno divorzile, in caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell'assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all'ex coniuge. Il rimettente - a fronte di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la sorte del processo nel caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio - non si è infatti confrontato adeguatamente con tale giurisprudenza, omettendo di fornire una spiegazione idonea delle ragioni che gli imponevano di applicare le norme censurate).
sentenza 25/2022massima n. 44537 Riguarda ancheart. 12-bis Legge sul divorzioart. 5 legge 263/2005
PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - CONIUGE DIVORZIATO CON SENTENZA NON DEFINITIVA - DIRITTO ALLA PERCEZIONE DI QUOTA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - TITOLARITÀ DELL'ASSEGNO DIVORZIALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO E DELLA FAMIGLIA - 'JUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui subordina l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato alla titolarità da parte di questi dell'assegno di mantenimento determinato ai sensi dell'art. 5 della stessa legge. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che all'art. 5 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale.
sentenza 65/2006massima n. 30196 Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Soggetti beneficiari - Mancata inclusione, nel novero dei beneficiari, del convivente 'more uxorio', anche quando la convivenza presenti i caratteri della stabilità e della certezza propri del vincolo coniugale - Asserita, irragionevole, disparita' di trattamento, rispetto al coniuge beneficiario della pensione, ancorché separato o divorziato nonche' lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona - Diversita' delle situazioni confrontate - Non fondatezza della questione.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), impugnati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non includono il convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita', anche quando la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilita' e certezza propri del vincolo coniugale. Infatti, la mancata inclusione del convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita' trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Ne consegue che la diversita' delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse. Nemmeno puo' dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilita' del suddetto principio alla convivenza di fatto "purche' caratterizzata da un grado accertato di stabilita'" - piu' volte affermata da questa Corte - non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di riversibilita' (che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 Cost.). Precedenti: - sent. n. 8/1996 sui limiti della reciproca confrontabilita' delle discipline della convivenza 'more uxorio' e del rapporto coniugale. - sent. nn. 310/1989 e 237/1996 ove e' stata affermata la riferibilita' dell'art. 2 Cost. "anche alle convivenze di fatto, perche' caratterizzate da un grado accertato di stabilita'". L.T.
Riguarda ancheart. 13 legge 74/1987art. 13 r.d.l. 636/1939
Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilità - Determinazione delle queote spettanti ai coniugi superstiti - Interpretazione delle norme - Computo nella durata del rapporto matrimoniale del periodo di separazione antecedente il divorzio ed esclusione dell'eventuale convivenza 'more uxorio' precedente la celebrazione del (secondo) matrimonio - Lamentata lesione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, censurato nella parte in cui, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilita', spettanti al coniuge divorziato o superstite, non esclude dal computo della durata del rapporto matrimoniale il periodo di separazione personale e non include il periodo di convivenza 'more uxorio' precedente la celebrazione del secondo matrimonio. Infatti, non puo' certo ritenersi manifestamente irragionevole, l'aver accomunato convivenza coniugale e stato di separazione - costituendo quest'ultima, in conformita' alla sua natura ed alle sue origini storiche, una semplice fase del rapporto coniugale - mentre rimane punto fermo di tutta la giurisprudenza costituzionale la diversita' tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilita', certezza, reciprocita' e corrispettivita' dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo. Del resto, gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio sulla posizione del soggetto economicamente piu' debole, possono e debbono essere superati mediante l'applicazione di altri e differenti criteri concorrenti, quale, 'in primis', quello dello stato di bisogno degli aventi titolo alla pensione di reversibilita'. - V., sulla diversita' tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, 'ex plurimis', la sentenza n. 127/1997; v. anche, sui criteri di ripartizione della pensione di riversibilita', la sentenza n. 419/1999. A.M.M.
Riguarda ancheart. 13 legge 74/1987
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - RIPARTIZIONE DELL'AMMONTARE DELLA STESSA TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE - CRITERIO MATEMATICO DELLA PROPORZIONE TRA LA ESTENSIONE TEMPORALE DEI RISPETTIVI RAPPORTI MATRIMONIALI - DEDOTTA VIOLAZIONE <<DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI SOLIDARIETA' SOCIALE>> - POSSIBILITA' DI RICAVARE DALLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA UN CONTENUTO NORMATIVO COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 9, comma 3, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), il quale prevede che una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di riversibilita', e' attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno previsto dall'art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970. Infatti, premesso che il rimettente ritiene che la norma in oggetto imponga di effettuare la ripartizione dell'ammontare della pensione tra il coniuge e l'ex coniuge esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione possa utilizzare alcun altro criterio o correttivo e senza che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono in detta ripartizione; la disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa interpretazione - che rispecchia un altro orientamento, sia della giurisprudenza di legittimita' sia di larga parte della dottrina - la quale consente di ricavarne un contenuto normativo compatibile con i principi indicati per la verifica di legittimita' costituzionale. Alla stregua di tale interpretazione, il giudice deve certamente <<tenere conto>> dell'elemento temporale, la cui valutazione non puo' in nessun caso mancare; anzi a tale elemento puo' essere riconosciuto valore preponderante e il piu' delle volte decisivo, <<ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico>>. L'interpretazione data nell'ordinanza di rimessione non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale relativamente ad una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra piu' soggetti che concorrono al trattamento di riversibilita' e' stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore. - Riguardo alla funzione solidaristica della pensione di riversibilita', v., tra le molte, S. nn. 70/1999 e 18/1998.
Riguarda ancheart. 13 legge 74/1987
PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO SUPERSTITE - CONDIZIONE - TITOLARITA' DI ASSEGNO DI DIVORZIO - POSSIBILITA' DI RITENERLA ASSOLTA SOLO SE L'ASSEGNO SIA STATO ATTRIBUITO GIUDIZIALMENTE E NON INVECE SE SIA STATO ATTRIBUITO CONVENZIONALMENTE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' irragionevole che, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, e successive modifiche, la condizione della titolarita' dell'assegno di divorzio, agli effetti del diritto del coniuge divorziato superstite alla pensione di riversibilita', possa ritenersi assolta solo se l'assegno sia stato attribuito giudizialmente, ai sensi dell'art. 5, e non, invece, se sia stato attribuito convenzionalmente. L'elemento della titolarita' dell'assegno giudizialmente riconosciuta non e' infatti surrogabile da una convenzione privata, perche' solo il giudice, e non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano (nella specie nei rapporti con l'INPS, terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi) la prosecuzione, nella forma della pensione di riversibilita', della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno. Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - Sulla legittimita' della condizione, agli effetti del riconoscimento del diritto del coniuge divorziato superstite, della titolarita' dell'assegno, v. S. n. 777/1988. red.: S.P.
sentenza 87/1995massima n. 21951 Riguarda ancheart. 13 legge 74/1987
PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO SUPERSTITE - CONDIZIONE PER IL SUO CONSEGUIMENTO - PREGRESSA TITOLARITA' DI ASSEGNO DI DIVORZIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - - LEGGE 1^ DICEMBRE 1970 N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA (MODIFICATO); LEGGE 6 MARZO 1987, N. 74 ART. 13 - COST. ART. 3
Poiche' il trattamento di riversibilita' presuppone essenzialmente che l'avente diritto beneficiasse indirettamente, per il proprio sostentamento, della pensione di cui il dante causa era titolare, non contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 9, secondo comma, della legge 1^ dicembre 1970 n. 898, novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilita' al coniuge dovorziato che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della legge medesima (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma della legge 1^ dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 13 legge 6 marzo 1987, n. 74). - Cfr. sent. nn. 7/1980, 286/1987
Riguarda ancheart. 13 legge 74/1987
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONIUGE DIVORZIATO SUPERSTITE - DIRITTO AD UNA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - CONDIZIONI - JUS SUPERVENIENS -RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
La normativa sopravvenuta - successivamente alla proposizione della questione di legittimita` costituzionale - e la conseguente sostituzione della norma impugnata, richiedono il riesame - da parte del giudice a quo, cui, pertanto, vanno restituiti gli atti - della rilevanza della questione proposta, anche al fine di accertare l'applicabilita`, con riferimento al caso di specie, della nuova legge nel periodo antecedente la sua entrata in vigore. (Restituzione atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9 L. 1 dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui il diritto del coniuge divorziato superstite ad una quota della pensione di riversibilita` era subordinato alla condizione che l'ex coniuge avesse contratto nuove nozze lasciando un coniuge superstite avente diritto al trattamento di riversibilita`; disposizione sostituita dalla sopravvenuta L. 1 agosto 1978, n. 436).
MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE - INTERPRETAZIONE - ATTRIBUZIONE ALL'EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA', PUR SPETTANTE, PER DIRITTO PROPRIO, AL CONIUGE SUPERSTITE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN ORDINE ALL'AN ED AL QUANTUM - CRITERI POSTI ALLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE - INCONGRUITA' DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE (ART. 42 COST.) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La disposizione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, secondo cui una quota della pensione spettante al coniuge superstite puo' essere attribuita al coniuge rispetto al quale sia stata pronunziata a suo tempo sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio consiste e si risolve nella individuazione del destinatario di parte di un pagamento di somma in base a statuizione giudiziale pronunziata in corrispondenza ai criteri dettati per l'assegno periodico dall'art. 5 della stessa legge in relazione alla capacita' economica dell'obbligato ed alle modalita' che hanno accompagnato la pregressa conduzione familiare. Non e' pertanto congruo il richiamo, in proposito, all'articolo 42 Cost., giacche' la relativa censura investe le vicende di un'obbligazione pecuniaria e non gia' il regime della proprieta' o degli altri diritti reali cui, invece, la tutela dell'art. 42 e' diretta. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale posta nei termini suddetti.
MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROVVEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - NON CONTRASTA DI PER SE' CON IL DIRITTO DI DIFESA - CRITERIO DI POLITICA LEGISLATIVA NELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO - INSINDACABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'adozione del procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della revisione delle disposizioni patrimoniali data con la sentenza che ha pronunziato il divorzio, risponde a criteri di politica legislativa inerenti alla valutazione che il legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed alla opportunita' di adottare determinate forme processuali. Trattasi di scelta discrezionale esente da sindacato in questa sede poiche', mentre il procedimento in camera di consiglio non e' di per se' contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema del procedimento da adottare e' problema di politica processuale il cui esame sfugge alla competenza di questa Corte nei limiti in cui non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la norma citata in quanto ha adottato il procedimento in camera di consiglio nella materia in esame.
MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - MODIFICHE (ALLE DISPOSIZIONI STABILITE REBUS SIC STANTIBUS IN SENTENZA) APPORTATE CON DECRETO - NON VIOLA L'AUTORITA' DEL GIUDICATO.
Il procedimento in camera di consiglio adottato con l'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della decisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio riflette condizioni generalmente tali da garantire l'osservanza del diritto di difesa. Infatti le parti devono essere sentite ed e' cosi' sufficientemente garantita la possibilita' per le parti stesse di esporre le proprie ragioni in relazione all'oggetto del ricorso. Inoltre, non rinvenendosi alcuna disposizione ostativa dell'assistenza del difensore, deve implicitamente desumersi che la stessa e' ammessa e consentita, e tale "possibilita'" e' sufficiente a garantire l'osservanza del diritto di difesa. Ne' deve decisamente concludersi per quanto riguarda l'adozione con decreto delle modifiche alle disposizioni patrimoniali adottata con sentenza, giacche' trattasi di sentenza pronunciata dal giudice "rebus sic stantibus" e, come tali, essenzialmente modificabili nell'intento di salvare le esigenze di giustizia ed equita' cui la sentenza stessa deve ispirarsi. La modificabilita' delle statuizioni in esame pertanto non infrange l'autorita' del giudicato, e risulta indifferente, rispetto all'osservanza del diritto di difesa, la circostanza che le modifiche vengano adottate con la forma propria del rito camerale.
MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - DIVERSITA' DAL RITO (ORDINARIO) PREVISTO PER LA MODIFICA DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE - SITUAZIONI NON OMOGENEE - PECULIARITA' DELL'ASSEGNO PECUNIARIO A FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO RISPETTO ALL'ASSEGNO PREVISTO IN CASO DI SEPARAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'assegno pecuniario a favore del coniuge divorziato la cui modifica e' prevista dall'art. 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, col rito camerale presenta una struttura complessa che partecipa di molteplici aspetti (assistenziale in senso lato, risarcitorio e compensativo) e si differenzia nettamente dall'assegno previsto in caso di separazione la cui revisione a norma dell'art. 710 c.p.c. deve avvenire mediante una nuova procedura ordinaria ed e' caratterizzato dalla funzione alimentare, o di mantenimento. E' pertanto da escludere l'omogeneita' delle descritte situazioni giuridiche, e di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 9 cit. legge n. 898 del 1970 sotto il profilo della presunta irrazionale diversita' di disciplina concretantesi nella adozione dello speciale rito camerale, tenuto conto, d'altra parte, che non emergono elementi di irrazionalita' tali da escludere la giustificazione della diversita' di regolamentazione adottata.
Riguarda ancheart. 710 Codice di procedura civile
MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - DOMANDA DI REVISIONE - MEZZI DI PROVA LIMITATI ALLA SOLA ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI - INSUFFICIENZA - NON E' CONSENTITO IL NORMALE ESERCIZIO DI FACOLTA' DI PROVA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nell'indicare i mezzi di prova consentiti per contestare o per contraddire la domanda di revisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio, fa riferimento alla sola "assunzione di informazioni". Trattasi peraltro di mezzo di indagine atipico e tale da non esaurire i necessari accertamenti che richiedono ogni possibile approfondimento, data la pluralita' degli elementi di giudizio in relazione all'istituto del divorzio ed alle sue conseguenze. In particolare la formula adottata non consente di acquisire testimonianze formali o di espletare consulenze tecniche. Con cio' il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. appare limitato, e ne consegue la dichiarazione di illegittimita' costituzionale "in parte qua" dell'art. 9 cit., legge n. 898 del 1970.