[1]Oltre a quanto e' disposto dal Codice di procedura penale sulla liberta' personale, l'imputato di un reato preveduto in questa legge e' arrestato quando non e' nota la sua identita', ovvero quando si tratta di straniero che non da' idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende.20

[2]La liberazione noi, puo' essere ordinata fino a che l'identita' personale dell'imputato non e' stata accertata o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia la detenzione del colpevole non puo' superare il massimo della, pena stabilita dalla legge se si tratta di delitto o di tre mesi se si tratta di contravvenzione. Quando debba essere scarcerato ne e' dato avviso all'Autorita' di pubblica sicurezza.20

[3]I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re Imperatore presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato e' stato accertato, se alla scarcerazione non debba provvedere altra autorita' giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.

[4]L'Amministrazione dei Monopoli, le Dogane e l'Intendente di finanza hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al Procuratore del Re Imperatore qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento che possa influire sullo stato di detenzione dell'imputato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

20

La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 18 luglio 1983 n. 215 (in G.U. 1a s.s. 27-7-1983 n. 205) ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), relativamente alle parole: "ovvero quando si tratta di straniero che non da' idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende" e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 108, secondo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), relativamente alle parole: "o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria".

Testo vigente dal 28 luglio 1983

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 28 luglio 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 18 luglio 1983 n. 215 (in G.U. 1a s.s. 27-7-1983 n. 205) ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), relativamente alle parole: "ovvero quando si tratta di straniero che non da' idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende" e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 108, secondo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), relativamente alle parole: "o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art108 · fonte del testo