Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 2 — Definizione del sale agli effetti fiscali

[1]((Agli effetti di questa legge e' considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

[2]Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento)).

Testo vigente dal 12 dicembre 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952. 2 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio tolto: del Regno aggiunto: della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti aggiunto: non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art2 · fonte del testo