Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 17 — Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola
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Gli istituti agrari autorizzati dal Ministro per le finanze possono introdurre nel territorio del Regno soggetto a monopolio, in esenzione da diritto di monopolio, sali potassici, anche se contengono oltre il 25 per cento ma non piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, perche' siano impiegati esclusivamente per concimazione agricola.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952
