Art. 19 — Prezzo dei sali per uso alimentare
((Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato)).
Testo vigente dal 1 marzo 1986
