Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali
[1]((I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, prodotto dall'Amministrazione dei monopoli, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
[2]Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.
[3]La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, e' effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17
1Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.
Testo vigente dal 7 novembre 1978
