Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 19 — Prezzo dei sali per uso alimentare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1978 al 1 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

((Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato)).

Testo in vigore dal 7 novembre 1978 al 1 marzo 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1947 al 7 novembre 1978. 32 parole tolte, 28 parole aggiunte.

tolto: I prezziaggiunto: Il prezzo di vendita al pubblico tolto: dei sali commestibili sono stabiliti aggiunto: di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e' stabilito con decreto del tolto: Capo dello Stato, emanato su proposta del Ministro per le finanze sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica aggiunto: Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art19 · fonte del testo