Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 19 — Prezzo dei sali per uso alimentare

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((I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato, emanato su proposta del Ministro per le finanze sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica)).

Testo in vigore dal 8 novembre 1947 al 7 novembre 1978

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 8 novembre 1947. 21 parole tolte, 7 parole aggiunte.

I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili tolto: e quelli dei sali destinati ad uso delle attivita' agricole e industriali indicate nell'articolo 20 sono stabiliti con decreto tolto: Reale, da emanare aggiunto: del Capo dello Stato, emanato su proposta del Ministro per le finanzetolto: , sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto tolto: Reale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale tolto: del Regno aggiunto: della Repubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art19 · fonte del testo