Art. 27 — Trasporto, deposito e detenzione dei sali
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[1]I sali che vengono trasportati, depositati o comunque detenuti, entro la zona di vigilanza delle saline e la zona di vigilanza doganale, in quantita' eccedente i cinque chilogrammi, sono soggetti a bolletta di legittimazione.
[2]Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito e la detenzione di sali, in quantita' superiore ai cinquanta chilogrammi, sono sottoposti allo stesso vincolo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 7 novembre 1978
