Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 34 — Approdo ed ancoraggio di navi cariche di sale
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[1]Le navi caricate in tutto o in parte di sale non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra e mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Non e' considerata parte del carico la provvista di bordo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973
