Art. 41 — Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando il trasporto marittimo dei sali dalla Sicilia. dalla Sardegna e dalle isole minori ad esse adiacenti. qualunque sia la destinazione, avviene con navi di stazza netta non superiore a 50 tonnellate, deve essere data cauzione, per il sale da trasportare, in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico.
tolto: Lo scarico della bolletta di cauzione deve essere effettuato in conformita' della legge doganale e, quando si tratta di esportazione, previo certificato dell'Autorita' consolare del porto della destinazione dichiarata, attestante l'avvenuto sbarco.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art41 · fonte del testo