Art. 67 — Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna. Trasporto di sale in cabotaggio
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1971 al 1 gennaio 1973. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Commette contrabbando:
tolto: 1° NUMEROaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. tolto: 30 NOVEMBRE 1970 aggiunto: 18 DICEMBRE 1972, N. tolto: 870 aggiunto: 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 27 GENNAIO 1971 aggiunto: 16 FEBBRAIO 1973, N. tolto: 3;
tolto: 2° chiunque esporta senza bolletta di cauzione dalla Sardegna, dalla Sicilia, ed isole minori ad esse adiacenti, sali destinati all'estero con navi di portata minore di 50 tonnellate;
tolto: 3° chiunque, senza bolletta di cauzione, trasporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti.
tolto: ... aggiunto: 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art67 · fonte del testo