Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 36 — Provviste di bordo delle navi ancorate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →
Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate nelle acque territoriali deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973
