Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 66 — Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi greggi e semi-lavorati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

[1]Commette contrabbando:

[2]1° chiunque trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi greggi, tabacchi semilavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima;

[3]2° chiunque trasporta, ha in deposito o detiene, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate. Questa disposizione non si applica al concessionario, salve le sanzioni stabilite nel regolamento;

[4]3° chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda «esportazione» o il bollo «per provvista di bordo»;

[5]4° chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso e' destinato a determinate categorie di persone;

[6]5° chiunque, senza la bolletta di pagamento dai diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art66 · fonte del testo