Art. 66 — Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi greggi e semi-lavorati
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[1]Commette contrabbando:
[2]1° chiunque trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi greggi, tabacchi semilavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima;
[3]2° chiunque trasporta, ha in deposito o detiene, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate. Questa disposizione non si applica al concessionario, salve le sanzioni stabilite nel regolamento;
[4]3° chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda «esportazione» o il bollo «per provvista di bordo»;
[5]4° chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso e' destinato a determinate categorie di persone;
[6]5° chiunque, senza la bolletta di pagamento dai diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971
