Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 66 — Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi greggi e semi-lavorati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1971 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

[1]Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi ((...)) lavorati.

[2]Commette contrabbando:

[3]1° ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3));

[4]2° ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3));

[5]3° chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda «esportazione» o il bollo «per provvista di bordo»;

[6]4° chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso e' destinato a determinate categorie di persone;

[7]5° chiunque, senza la bolletta di pagamento dai diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1971 al 4 ottobre 2024

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971. 51 parole tolte, 47 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi... lavorati.

1° tolto: chiunque trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi greggi, tabacchi semilavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

2° tolto: chiunque trasporta, ha in deposito o detiene, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate. Questa disposizione non si applica al concessionario, salve le sanzioni stabilite nel regolamento aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art66 · fonte del testo