Art. 66 — Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi greggi e semi-lavorati
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[1]Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi ((...)) lavorati.
[2]Commette contrabbando:
[3]1° ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3));
[4]2° ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3));
[5]3° chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda «esportazione» o il bollo «per provvista di bordo»;
[6]4° chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso e' destinato a determinate categorie di persone;
[7]5° chiunque, senza la bolletta di pagamento dai diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1971 al 4 ottobre 2024
