Art. 67 — Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna. Trasporto di sale in cabotaggio
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[1]Commette contrabbando:
[2]1° ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3));
[3]2° chiunque esporta senza bolletta di cauzione dalla Sardegna, dalla Sicilia, ed isole minori ad esse adiacenti, sali destinati all'estero con navi di portata minore di 50 tonnellate;
[4]3° chiunque, senza bolletta di cauzione, trasporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti.
[5]((...))
Testo in vigore dal 30 gennaio 1971 al 1 gennaio 1973
