Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 67 — Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna. Trasporto di sale in cabotaggio

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[1]Commette contrabbando:

[2]1° ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3));

[3]2° chiunque esporta senza bolletta di cauzione dalla Sardegna, dalla Sicilia, ed isole minori ad esse adiacenti, sali destinati all'estero con navi di portata minore di 50 tonnellate;

[4]3° chiunque, senza bolletta di cauzione, trasporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti.

[5]((...))

Testo in vigore dal 30 gennaio 1971 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971. 16 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

1° tolto: chiunque esporta senza permesso tabacchi greggi nazionali oppure esporta quantita' o partite diverse da quelle autorizzate aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

3° chiunque, senza bolletta di cauzione, trasporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacentiaggiunto: .

aggiunto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art67 · fonte del testo