Art. 67 — Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna. Trasporto di sale in cabotaggio
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[1]Commette contrabbando:
[2]1° chiunque esporta senza permesso tabacchi greggi nazionali oppure esporta quantita' o partite diverse da quelle autorizzate;
[3]2° chiunque esporta senza bolletta di cauzione dalla Sardegna, dalla Sicilia, ed isole minori ad esse adiacenti, sali destinati all'estero con navi di portata minore di 50 tonnellate;
[4]3° chiunque, senza bolletta di cauzione, trasporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971
