Art. 69 — Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina
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[1]Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 31, tiene depositi di sale nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale della provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, non giustifica le mancanze che vi si riscontrino in confronto della quantita' introdotta.
[2]Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantita' di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantita' di cui non e' giustificata l'uscita.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973
