Art. 71 — Alterazione o mescolanza di generi di monopolio
Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualita' ovvero vende i generi alterati o mescolati.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
