Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 71 — Alterazione o mescolanza di generi di monopolio

Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualita' ovvero vende i generi alterati o mescolati.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art71 · fonte del testo