Art. 96 — Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1946 al 4 ottobre 2024. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.
tolto: Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art96 · fonte del testo