Art. 89 — Bagnatura dei generi di monopolio
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((Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco, e' punito con l'ammenda da L. 400 a L. 4000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi)).
Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946
