Art. 93 — Differenza di peso o di quantità della dichiarazione di tabacco
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[1]Differenza di peso o di qualita' nella dichiarazione di tabacco.
[2]Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantita' minore di quella accertata nella visita, e' punito, se la differenza oltrepassa il 5 per cento del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 100 a L. 150 per ogni chilogramma in pii), se si tratta di tabacco in foglia; da L. 200 a L. 300 se si tratta di tabacco lavorato.
[3]Chiunque dichiara una qualita' di tabacchi lavorati diversa da quella presentata e' punito con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 500 per ogni chilogramma di tabacco diversamente dichiarato.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946
