Art. 93 — Differenza di peso o di quantità della dichiarazione di tabacco
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[1]Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantita' minore di quella accertata nella visita, e' punito, se la differenza oltrepassa il 5 % del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 1500 per ogni chilogrammo in piu', se si tratta di tabacco in foglia; e da L. 2000 a L. 3000 se si tratta di tabacco lavorato.
[2]Chiunque dichiara una qualita' di tabacchi lavorati diversa da quella presentata, e' punito con la pena della ammenda da L. 500 a L. 4000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 gennaio 1951, n. 27
7La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco. Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971
