Art. 93 — Differenza di peso o di quantità della dichiarazione di tabacco
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[1]((Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantita' minore di quella accertata nella visita, e' punito, se la differenza oltrepassa il 5 % del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 1500 per ogni chilogrammo in piu', se si tratta di tabacco in foglia; e da L. 2000 a L. 3000 se si tratta di tabacco lavorato.
[2]Chiunque dichiara una qualita' di tabacchi lavorati diversa da quella presentata, e' punito con la pena della ammenda da L. 500 a L. 4000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato)).
Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951
