Art. 94 — Ommessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori
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[1]Il viaggiatore, il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, e' punito coll'ammenda da L. 25 a L. 300, qualora la quantita' importata non sia superiore a un chilogramma.
[2]Questa disposizione non si applica quando la quantita' importata non supera i trenta grammi.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946
