Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 94 — Ommessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori

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[1]((Il viaggiatore il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, e' punito con l'ammenda da L. 250 a L. 2000 qualora la quantita' importata non sia superiore a un chilogrammo.

[2]Questa disposizione non si applica quando la quantita' importata non supera i 30 grammi)).

Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1946

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946. 5 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il viaggiatoretolto: , il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, e' punito tolto: coll'ammenda aggiunto: con l'ammenda da L. tolto: 25 aggiunto: 250 a L. tolto: 300, aggiunto: 2000 qualora la quantita' importata non sia superiore a un tolto: chilogramma aggiunto: chilogrammo.

Questa disposizione non si applica quando la quantita' importata non supera i tolto: trenta aggiunto: 30 grammi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art94 · fonte del testo