Art. 94 — Ommessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori
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[1]((Il viaggiatore il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, e' punito con l'ammenda da L. 250 a L. 2000 qualora la quantita' importata non sia superiore a un chilogrammo.
[2]Questa disposizione non si applica quando la quantita' importata non supera i 30 grammi)).
Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951
