Art. 99 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale
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[1]E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:
[2]1° per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;
[3]2° per l'introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi;
[4]3° per l'introduzione, ad uso delle industrie, dei sali dalle isole italiane escluse dal monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato;
[5]4° per l'impiego dei sali conceduti alle industria menzionate negli articoli 20 e 21;
[6]5° per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'articolo 27.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945
