Art. 99 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale
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E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilita;
- 1)per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;
- 2)per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio:
- 3)per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;
- 4)((NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10));
- 5)per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'art. 27.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 7 novembre 1978
