Art. 99 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale
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(( E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilita;
- 1)per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;
- 2)per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio:
- 3)per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;
- 4)per l'impiego dei sali conceduti alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;
- 5)per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'art. 27)).
Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 1 gennaio 1973
