Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - LIBERALIZZAZIONE CON CADUCAZIONE DI PROCEDIMENTI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ATTUALMENTE PREVISTI, NONCHE' DELLE CONNESSE FATTISPECIE INCRIMINATRICI - ESIGENZA DI SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA NON E' MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE E PER CUI E' GIUSTIFICATO L'IMPEGNO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'I.V.G. NEL RISPETTO DEL DIRITTO DEL CONCEPITO ALLA VITA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIBILITA' DI UN 'REFERENDUM' DIRETTO CONTRO LEGGI ORDINARIE MA A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione della l. 22 maggio 1987 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) - avente ad oggetto il seguente quesito: <<Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7, comma primo, limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente", e comma secondo ("Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'art. 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale."); 8; 9, comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonche' alle parole:"secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonche' alle parole: "di cui all'art. 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "dal secondo comma dell'articolo 5 e"; 11, comma primo ("L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna."); 12; 13; 14; 15, comma secondo, limitatamente alle parole: "e 5"; 19, comma primo ("Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni."), comma secondo ("La donna e' punita con la multa fino a lire 100.000."), comma terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7", comma quinto ("Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.") e comma settimo ("Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma"); 22, comma terzo ("Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.") della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?>>. - in quanto - posto, da un lato, che non sono abrogabili disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, tra le quali vanno annoverate quelle la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione; e, dall'altro, che la richiesta referendaria e' formulata, attraverso un ritaglio del testo vigente, in modo tale da dare all'abrogazione il senso palese di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale (e non solo di una irrilevanza penale) dell'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda ad un regime di totale libera disponibilita' da parte della singola gestante, anche in ordine alla sorte degli interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti - cio' che la Costituzione (artt. 2 e 31, comma 2) non consente di toccare mediante l'abrogazione, sia pure parziale, della l. n. 194 del 1978 e' quel nucleo di disposizioni che attengono alla protezione della vita del concepito quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre, nonche' quel complesso di disposizioni che attengono alla protezione della donna gestante: della donna adulta come della donna minore d'eta', della donna in condizioni di gravidanza infratrimestrale come della donna in condizioni di gravidanza piu' avanzata. - S. nn. 27/1975, 16/1978, 26/1981, 196/1987, 1146/1988; ord. nn. 463/1988, 76/1996. red.: S. Di Palma
sentenza 35/1997massima n. 23114 Riguarda ancheart. 7 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’abortoart. 8 Legge sull’abortoart. 10 Legge sull’abortoart. 22 Legge sull’abortoe altri 8
REGIONE LOMBARDIA - ASSISTENZA E BENEFICENZA - ISTITUZIONI PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - COMPONENTI - NOMINA - RITENUTA COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - DELIBERAZIONI DA PARTE DI QUESTA - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Il potere di nomina di componenti di Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza appartiene allo Stato, ma, poiche` deriva allo Stato stesso dai relativi statuti e tavole di fondazione, - i quali si configurano come atti di autonomia privata - tale potere non ha potuto formare oggetto di trasferimento alle Regioni, unitamente alla materia di beneficenza pubblica, (contemplata nel d.P.R. n. 616 del 1977): infatti, l'art. 9 della L. n. 6972 del 1890, tuttora in vigore, per rendere giuridicamente rilevante nell'ordinamento il momento dell'autonomia, che si volle riconoscere alle IPAB, rinvia ai loro statuti, imponendo cosi` il rispetto della volonta` originaria dei fondatori. Una modifica della titolarita` del potere in questione non potrebbe avvenire che mediante la modifica di detti statuti e una diretta incidenza delle norme statali sulla struttura di tali istituzioni potrebbe conseguire soltanto ad opera di una legge organica che tenga nel debito conto le peculiarita` del settore. Vanno quindi dichiarati inammissibili in quanto - concernendo funzioni che per la loro natura (individuata in base alla fonte attributiva del potere) non potevano costituire oggetto di trasferimento - difettano dei relativi presupposti, i conflitti di attribuzione sollevati dalla regione Lombardia in relazione a provvedimenti di annullamento della Commissione statale di controllo adottati nei confronti di deliberazioni della giunta regionale, con le quali era stata disposta la nomina di alcuni componenti dei consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, operanti nel territorio regionale. - cfr. S.n. 173/1981.
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DA PARTE DI GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE A DECIDERE - GIUDICE TUTELARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il provvedimento con cui il giudice tutelare autorizza la gestante minorenne a decidere l'interruzione della gravidanza - rientrando negli schemi di integrazione della volonta` del soggetto legalmente incapace, cui attribuisce facolta` di decidere - rimane estraneo alla procedura di riscontro delle situazioni di "serio pericolo" al cui verificarsi e` subordinata la possibilita` di interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, ne` puo` discostarsi dai relativi accertamenti compiuti dal personale sanitario ed ausiliario. Conseguentemente, l'impossibilita`, per il giudice, di sollevare obiezione di coscienza in relazione al previsto potere di autorizzazione, non comporta disparita` di trattamento rispetto al personale sanitario, stante il difetto di omogeneita` nei differenti stadi della procedura di aborto, in cui il giudice ed i sanitari, rispettivamente, intervengono. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194). - v. S.n. 109/1981.
Riguarda ancheart. 12 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DA PARTE DI GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE A DECIDERE - GIUDICE TUTELARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il potenziale conflitto tra beni parimenti protetti in assoluto - quelli presenti alla realta` interna dell'individuo, chiamato, per avventura, a giudicare, e quelli relativi alle esigenze essenziali dello jurisdicere (ancorche` intra volentes) - va composto tenendo conto dei contenuti di doverosita` inerenti al ministero di giudice e dell'inclinabile e primaria realizzazione dell' esigenza di giustizia; di guisa che l'equilibrio tra i convincimenti del magistrato e la norma obiettiva da applicare si realizza attraverso il "prudente apprezzamento" del giudicante, salva la possibile adozione, nei casi di particolare difficolta`, di adeguate misure organizzative internamente alla strutturazione giudiziaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 19 e 21 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui non consentono al giudice tutelare di sollevare obiezione di coscienza in relazione al potere di autorizzare la gestante minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza). - v. S. nn. 117/1979; 1/1981; 57/1985.
Riguarda ancheart. 12 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - NORMATIVA ATTUALE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di cio' sia a conoscenza chi esercita la potesta' sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.
sentenza 47/1982massima n. 14531 Riguarda ancheart. 12 Legge sull’abortoart. 20 Legge sull’abortoart. 13 Legge sull’abortoart. 11 Legge sull’abortoart. 6 Legge sull’abortoart. 21 Legge sull’abortoe altri 7