Art. 71Contratti in corso non soggetti a proroga

Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso. La durata non puo' comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contatti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto. Il canone potra' essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Testo vigente dal 29 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art71 · fonte su Normattiva