Art. 33 — Contenuto dei regolamenti edilizi comunali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
[1]I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:
- 1)la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
- 2)la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
- 3)la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
- 4)l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
- 5)gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
- 6)l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
- 7)le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
- 8)l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
- 9)le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
- 10)le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
- 11)la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
- 12)l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
- 13)le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumita' per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
- 14)la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
[2]Nei Comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresi' disciplinare: la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore. l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui cio' sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore; la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002
