Legge urbanistica

Art. 34 — Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore

I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonche' con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.

Testo vigente dal 16 ottobre 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 23/1978

    Illegittimità dichiarata
    20 marzo 1978

    La ricostruzione interpretativa della normativa vigente consente di affermare che l'iniziale divario esistente fra il programma di fabbricazione e il piano regolatore generale e` stato ampiamente, se non completamente, superato, ponendosi il primo quale strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale, diretto, se pure in modo meno elaborato e penetrante del secondo e con procedure formative diverse, all'individuazione delle aree da destinare a certe specie di opere e alla determinazione dei corrispondenti vincoli preordinati all'esproprio. La mancata previsione, per i soggetti interessati alla pianificazione del territorio comunale, di adeguate forme di partecipazione alla formazione del programma di fabbricazione - diversamente da quanto e` legislativamente previsto per il piano regolatore generale, alla formazione del quale puo` concorrere l'apporto collaborativo dei privati cui e` consentito di presentare le proprie cosservazioni - non implica di per se` sola una illegittima disparita` di trattamento nonche` un'impari garanzia della proprieta` fondiaria, perche` il principio del giusto procedimento in forza del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le loro ragioni nel corso della procedura formativa dell'atto, prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti, non cpuo` considerarsi costituzionalizzato; in particolare il legislatore statale - che piu` volte ha derogato al cennato principio - non e` (a differenza del legislatore regionale) vincolato al rispetto dei principi generali dell'ordinamento quando questi non si identifichino con norme o principi della Costituzione. Pur convenendosi sulla opportunita` di una revisione della attuale disciplina degli strumenti urbanistici, caratterizzata da frammentarieta` e disorganicita`, anche con riferimento alle competenze regionali nella materia e alla correlativa necessita` di una legge cornice, le molteplici esigenze riformatrici non si convertono nei denunciati vizi di legittimita` costituzionale, (non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli articoli 34 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, 8, 12 e 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765, 1 della l. 30 novembre 1973 n. 756 in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost.). - cfr.: Sent. n. 13/1962

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 117 cost. · Art. 34 Legge urbanistica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art34 · fonte del testo