Legge urbanistica

Art. 36 — Approvazione dei regolamenti edilizi comunali

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[1]I regolamenti edilizi dei Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 sono deliberati dal podesta' ed approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanita'.

[2]I regolamenti edilizi degli altri Comuni sono deliberati dal podesta' ed approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'interno, previo esame della Sezione urbanistica compartimentale e del Consiglio provinciale di sanita'.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art36 · fonte del testo