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Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purche' dimostrino di aver esercitato la professione per almeno otto anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorita' giurisdizionali corrispondenti.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1982 al 10 aprile 2002

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art8 · fonte su Normattiva