Art. 2

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L'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l'imprenditore deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' inefficace.

Testo vigente dal 6 agosto 1966 al 26 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art2 · fonte su Normattiva