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Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 l'ente e' sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso l'altro Istituto assicuratore, fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi.

Testo in vigore dal 17 giugno 1952 al 28 dicembre 1962

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