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Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' costituito:

  • a)dalla quota di indennita' determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;
  • b)dall'eventuale quota di indennita' che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85. Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna. Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennita' una volta tanto e' pari alla meta' di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

Testo in vigore dal 16 agosto 1965 al 3 gennaio 1974

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 184/1973

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1973

    L'indennità "una tantum" liquidata in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente costituisce, come la pensione, parte del compenso dovuto per il lavoro prestato la cui corresponsione differita serve ad agevolare eventuali difficoltà economiche che possono insorgere quando viene meno la retribuzione. La misura dell'indennità deve essere quindi commisurata in proporzione della durata del lavoro prestato e della complessiva retribuzione di carattere continuativo senza che il motivo che da' luogo alla risoluzione del rapporto (colpa del lavoratore o dimissioni volontarie) possa avere alcuna incidenza, come, tra l'altro, è stabilito per la quasi totalità della categoria dei lavoratori. Va pertanto dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 5, ultimo comma, l. 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui riduce alla metà la misura dell'indennità per il personale degli enti locali cessato dal servizio per dimissioni volontarie.

    Art. 5 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 1 Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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