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L'indennita' di cui al precedente articolo 1 e' determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. 3 La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per la determinazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma. Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 maggio 1999, n.144

3

La L. 17 maggio 1999, n.144 ha disposto (con l'art. 45, comma 21) che "Il terzo comma del presente articolo "si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato."

Testo in vigore dal 23 maggio 1999 al 1 gennaio 2010

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