Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1950 al 13 aprile 1952. Leggi il testo vigente →
In caso di separazione legale, al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge quando risulti obbligato a corrispondere al medesimo un assegno alimentare in virtu' di sentenza del magistrato. Nel caso di separazione consensuale omologata dal Tribunale, spetta al personale anzidetto la quota complementare sempre quando sussista l'onere alimentare, salva la facolta' di accertamento da parte dell'Amministrazione della condizione economica del coniuge beneficiario.
Testo in vigore dal 15 aprile 1950 al 13 aprile 1952
