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In caso di separazione legale, al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge quando risulti obbligato a corrispondere al medesimo un assegno alimentare in virtu' di sentenza del magistrato. Nel caso di separazione consensuale omologata dal Tribunale, spetta al personale anzidetto la quota complementare sempre quando sussista l'onere alimentare, salva la facolta' di accertamento da parte dell'Amministrazione della condizione economica del coniuge beneficiario.

Testo in vigore dal 15 aprile 1950 al 13 aprile 1952

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 614/1987

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1987

    L'esclusione del diritto della moglie lavoratrice a percepire - in alternativa al marito lavoratore ed alle medesime condizioni - gli emolumenti retributivi familiari, si collega ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneita` della donna al mantenimento della famiglia, concezione in contrasto con il principio di parita` dei coniugi, al quale anche il legislatore si e` uniformato, pienamente equiparando - ai fini dei predetti emolumenti - la donna lavoratrice o pensionata al marito lavoratore o pensionato (art. 9, L. n. 903 del 1977); pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 37 Cost. - l'(abrogato) art. 4, comma quarto, L. 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8, L. 8 aprile 1952, n. 212, nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore). - cfr. S. n. 105/1980 e n. 83/1983.

    Art. 4 Miglioramenti economici ai dipendenti statali · Art. 8 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

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  • Sentenza n. 83/1983

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1983

    Contrasta col principio di uguaglianza l'attribuzione alle dipendenti statali delle "quote complementari di carovita per la prole minorenne", per periodi di tempo inferiori alla durata della disoccupazione dal marito. Pertanto va dicharata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della L. 11 aprile 1950, n. 130, "Miglioramenti economici ai dipendenti statali", come modificato dall'art. 8 della L. 8 aprile 1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali", a norma del quale era demandato ad un regolamento di stabilire il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime alla dipendente statale coniugata).

    Art. 4 Miglioramenti economici ai dipendenti statali · Art. 8 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1950-04-11;130~art4 · fonte del testo