Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1952 al 14 aprile 1983. Leggi il testo vigente →

((Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta. Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, sempreche' convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuta a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito. Se l'importo dell'assegno alimentare e' inferiore alla quota complementare predetta, questa sara' corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare. Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento stesso stabilira' il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime)).22a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 aprile 1952, n. 212

2

La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 35) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.

Successivamente la Corte Costituzionale

2a

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1988. n. 365 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1988, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali)(che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attivita' lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari.

Testo in vigore dal 13 aprile 1952 al 14 aprile 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 614/1987

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1987

    L'esclusione del diritto della moglie lavoratrice a percepire - in alternativa al marito lavoratore ed alle medesime condizioni - gli emolumenti retributivi familiari, si collega ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneita` della donna al mantenimento della famiglia, concezione in contrasto con il principio di parita` dei coniugi, al quale anche il legislatore si e` uniformato, pienamente equiparando - ai fini dei predetti emolumenti - la donna lavoratrice o pensionata al marito lavoratore o pensionato (art. 9, L. n. 903 del 1977); pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 37 Cost. - l'(abrogato) art. 4, comma quarto, L. 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8, L. 8 aprile 1952, n. 212, nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore). - cfr. S. n. 105/1980 e n. 83/1983.

    Art. 4 Miglioramenti economici ai dipendenti statali · Art. 8 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 83/1983

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1983

    Contrasta col principio di uguaglianza l'attribuzione alle dipendenti statali delle "quote complementari di carovita per la prole minorenne", per periodi di tempo inferiori alla durata della disoccupazione dal marito. Pertanto va dicharata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della L. 11 aprile 1950, n. 130, "Miglioramenti economici ai dipendenti statali", come modificato dall'art. 8 della L. 8 aprile 1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali", a norma del quale era demandato ad un regolamento di stabilire il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime alla dipendente statale coniugata).

    Art. 4 Miglioramenti economici ai dipendenti statali · Art. 8 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1952

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1950 al 13 aprile 1952. 53 parole tolte, 160 parole aggiunte.

tolto: In caso di separazione legale, alaggiunto: Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge tolto: quando risulti obbligato a corrispondere al medesimo aggiunto: legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare tolto: in virtu' di sentenza del magistrato. Nel caso di separazione consensuale omologata dal Tribunale, spetta al personale anzidetto la quota complementare sempre quando sussista l'onere alimentare, salva la facolta' di accertamento da parte dell'Amministrazione della condizione economica del coniuge beneficiario aggiunto: di importo almeno eguale alla quota complementare predetta. Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, sempreche' convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuta a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito. Se l'importo dell'assegno alimentare e' inferiore alla quota complementare predetta, questa sara' corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare. Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento stesso stabilira' il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 8 aprile 1952, n. 212

    La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 35) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1988. n. 365 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1988, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali)(che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attivita' lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-04-11;130~art4 · fonte del testo