L'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e' sostituito dal seguente: "Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta. "Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, sempreche' convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuta a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito. "Se l'importo dell'assegno alimentare e' inferiore alla quota complementare predetta, questa sara' corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). "Il regolamento stesso stabilira' il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime".8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1988. N. 365 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1988, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attivita' lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari."

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 83/1983

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1983

    Contrasta col principio di uguaglianza l'attribuzione alle dipendenti statali delle "quote complementari di carovita per la prole minorenne", per periodi di tempo inferiori alla durata della disoccupazione dal marito. Pertanto va dicharata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della L. 11 aprile 1950, n. 130, "Miglioramenti economici ai dipendenti statali", come modificato dall'art. 8 della L. 8 aprile 1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali", a norma del quale era demandato ad un regolamento di stabilire il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime alla dipendente statale coniugata).

    Art. 4 Miglioramenti economici ai dipendenti statali · Art. 8 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 614/1987

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1987

    L'esclusione del diritto della moglie lavoratrice a percepire - in alternativa al marito lavoratore ed alle medesime condizioni - gli emolumenti retributivi familiari, si collega ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneita` della donna al mantenimento della famiglia, concezione in contrasto con il principio di parita` dei coniugi, al quale anche il legislatore si e` uniformato, pienamente equiparando - ai fini dei predetti emolumenti - la donna lavoratrice o pensionata al marito lavoratore o pensionato (art. 9, L. n. 903 del 1977); pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 37 Cost. - l'(abrogato) art. 4, comma quarto, L. 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8, L. 8 aprile 1952, n. 212, nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore). - cfr. S. n. 105/1980 e n. 83/1983.

    Art. 4 Miglioramenti economici ai dipendenti statali · Art. 8 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1988 al 1 gennaio 2007. 29 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… inferiore alla quota complementare predetta, questa sara' corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare. tolto: "Al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. "Il regolamento stesso stabilira' il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art8 · fonte del testo